App ZConnect e l’integrazione con HR Comunicazioni

App ZConnect e l’integrazione con HR Comunicazioni ZCONNECT – Un portale mobile per le risorse umane L’app ZConnect fornisce un portale completo per le Risorse Umane a tutti i dipendenti che possono accedere a documenti e comunicazioni, in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo e luogo, ideale per coloro che sono sprovvisti di una postazione fissa. L’applicazione ZConnect, in costante evoluzione per soddisfare le crescenti esigenze delle aziende, oggi permette già ai dipendenti della propria azienda di: consultare i propri documenti personali: cedolino, foglio presenze, CU; consultare i propri attestati sulla formazione obbligatoria; leggere comunicazioni, circolari ed essere sempre aggiornati su tutte le novità dell’azienda; ricevere notifiche sulla pubblicazione di nuovi documenti o comunicazioni. ZConnect diventa quindi il canale di contatto privilegiato tra dipendente e azienda grazie all’integrazione con HR Comunicazioni: la soluzione web che permette di automatizzare e gestire, con un apposito iter autorizzativo, tutte le comunicazioni di carattere amministrativo dei dipendenti come le variazioni inerenti le detrazioni fiscali, gli indirizzi di residenza e domicilio, le coordinate bancarie, ecc. Con HR Comunicazioni i dipendenti dispongono di un semplice e pratico cruscotto virtuale attraverso il quale inserire nuove richieste di variazione dei propri dati amministrativi e controllare lo stato di approvazione delle precedenti. Il responsabile approva o respinge i dati inseriti, valutando per singola richiesta o per gruppo di richieste. Ottenuta l’approvazione, tutte queste informazioni vengono aggiornate automaticamente per tutti gli applicativi coinvolti (Paghe, Gestione Presenze, ecc.), grazie alla gestione dell’anagrafica! VANTAGGI: eliminazione del supporto cartaceo; decisa riduzione dei costi di comunicazione; aggiornamento automatico delle informazioni anagrafiche in tutti gli applicativi di gestione del personale. Consultazione documenti HR Comunicazioni Clicca qui per il Videotutorial
CALENDARIO CORSI SICUREZZA SUL LAVORO

CORSI SICUREZZA 2022 PARTECIPA CON IL TUO PC, TABLET O SMARTPHONE! Ati Sicurezza offre la possibilità a datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori di partecipare ai corsi di formazione a distanza in materia di Sicurezza sul Lavoro. I corsi vengono erogati attraverso un sistema online di Videoconferenza, una vera e propria “Aula Virtuale“, che consente di partecipare in maniera interattiva ai corsi a calendario. L’attuale legislazione in materia di Formazione sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro impone specifici vincoli relativamente alla modalità E-Learning, mentre non esclude né limita l’uso della Videoconferenza per effettuare Attività Formative. Infatti, l’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 equipara di fatto l’attività formativa frontale alla videoconferenza. Lo stesso concetto è ribadito anche nell’Interpello n. 12 del 2014. Pertanto, i Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e dunque gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i Corsi svolti in aula. COSA OCCORRE PER PARTECIPARE AD UN CORSO IN VIDEOCONFERENZA? Partecipare ad un corso Sicurezza in Videoconferenza è semplice: sono sufficienti una connessione internet, un pc dotato di uscita audio e una Webcam. Una volta effettuata l’iscrizione ad un corso Sicurezza in videoconferenza riceverete una e-mail contenente il link che permetterà di accedere, il giorno prefissato per il corso, all’aula virtuale. I test di apprendimento per le verifiche intermedie e finali saranno svolti anch’essi in Videoconferenza, acquisendo le risposte dei partecipanti. QUALI SONO I VANTAGGI DEI CORSI SICUREZZA IN VIDEOCONFERENZA? Attraverso il sistema di formazione in Videoconferenza il docente potrà interagire in modo interattivo con tutti gli allievi. Il sistema di Videoconferenza permette, infatti, la comunicazione diretta ed immediata tra docente e discenti, proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale. Altro vantaggio dei corsi di formazione in Videoconferenza è l’annullamento dei costi di trasferta. Visualizza subito tutte le date del 2022 CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ISCRIVERTI AI CORSI Mail: giulia.tamburelli@atipayroll.it Tel. 031 2289508
DECRETO AGOSTO

Decreto Agosto “D.L. AGOSTO – MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL’ECONOMIA”, LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO Sulla G.U. n. 203 del 14 Agosto 2020, S.O. n. 30/L è stato pubblicato il D.L. 14 Agosto 2020, n. 104, c.d. “Decreto Agosto”, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Articolo 1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga L’articolo 1, D.L. 104/2020, modifica in modo strutturale l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (CIGO, CIGD, Aso e Cisoa), in primo luogo rideterminando il numero massimo di settimane richiedibili dal 13 Luglio al 31 Dicembre 2020 per un ammontare di 18 settimane complessive, distinte in 2 segmenti di 9 settimane e, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 Luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai D.L. 18/2020 (convertito dalla L. 27/2020), e 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020). Restano da conteggiare nelle 18 settimane, in particolare alle prime 9, previste dalla norma in commento i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 Luglio 2020. Come detto, le 18 settimane sono distinte in 2 segmenti: le seconde ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato. Le ulteriori 9 settimane risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° Gennaio 2019. Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato che determina l’esonero, ovvero l’aliquota del contributo addizionale: In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. 104/2018 devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Al comma 10 si prevede, ulteriormente, che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 Agosto 2020 siano differiti al 30 Settembre 2020. Fondi di solidarietà bilaterali L’articolo 1, comma 7, D.L. 104/2020, prevede espressamente che i Fondi di solidarietà previsti dall’articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (Fsba e agenzie di somministrazione) garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità previste dall’articolo 1, D.L. 104/2020. Articolo 3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono tali trattamenti e che abbiano già fruito, nei mesi di Maggio e Giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 Dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di Maggio e Giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 Luglio 2020. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero, si applicano i divieti di licenziamento di cui all’articolo 14 del Decreto: in caso di violazione (oltre alla nullità del recesso) si determina la revoca dall’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Per la piena operatività dell’agevolazione, è necessario attendere, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, l’autorizzazione della Commissione Europea. Articolo 4 Disposizioni in materia di
PROROGA CONTRATTI A TERMINE

PROROGA CONTRATTI A TERMINE Il D.L. 34/2020, facendo seguito alla possibilità di utilizzo dei contratti a termine e di somministrazione durante periodi di sospensione o riduzione dell’attività, introdotta dall’articolo 19-bis, D.L. 18/2020, prevede, in deroga all’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 Agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 Febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015. In sede di conversione in Legge è stata inserita una disposizione che prevede che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45, D.Lgs. 81/2015, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Posto che risultano necessari chiarimenti da parte degli enti preposti, si invitano i Sigg. Clienti a comunicare tempestivamente con il proprio referente in merito ai contratti a tempo determinato in essere. In assenza di comunicazione, i contratti a termine non saranno oggetto di proroga. Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito. Ati Payroll Srl
MODELLO 770/2020

MODELLO 770/2020 MODELLO 770/2020 – ANNO D’IMPOSTA 2019 Si fa seguito a nostre precedenti comunicazioni per segnalare che, nel caso in cui lo Studio non sia in possesso ad oggi, 7 settembre 2020, di copia quietanzata dei MODELLI F24 pagati dal mese di febbraio 2019 al mese di febbraio 2020, si provvederà all’invio del modello 770/2020 senza indicazione dei pagamenti.
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE A CURA DEGLI ISTITUTI BANCARI

CASSA INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE A CURA DEGLI ISTITUTI BANCARI L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) in merito alla possibilità di anticipare le indennità di integrazione salariale, ha predisposto di recente due lettere circolari, datate rispettivamente 9 e 10 Aprile 2020, con le quali fornisce specifiche indicazioni riguardo le procedure di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale che saranno erogati ai lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione o la riduzione del lavoro. Tale possibilità si ricorda, è stata prevista con la convenzione tra ABI e Parti Sociali del 30 Marzo 2020, scaricabile al seguente link https://www.abi.it/Documents/convenzione.pdf ) Si precisa che risultano anticipabili dagli istituti bancari solamente i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali “a pagamento diretto”, ovvero: cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); fondo di integrazione salariale (FIS) nella forma dell’assegno ordinario; cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD); assegno ordinario erogato dal fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA) per la specifica emergenza COVID-19; cassa integrazione speciale per operai ed impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA). Risultano quindi, naturalmente, esclusi i casi in cui è la stessa azienda che anticipa il trattamento di cassa integrazione, recuperandolo in seguito attraverso conguaglio contributivo. Si precisa che è la stessa convenzione stipulata che richiede un’adesione specifica da parte del datore di lavoro, anche se quest’ultimo dovesse risultare associato ad una delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto la convenzione stessa. L’anticipazione dell’indennità? spettante avviene tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari ad euro 1.400,00 netti, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale. L’apertura di credito cesserà? con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non potrà? avere durata superiore a sette mesi. L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto Legge “Cura Italia” (articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS (o del fondo FSBA, per le realtà artigiane) del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga. Per l’accredito effettivo della prestazione, il lavoratore dovrà prima accertarsi che il proprio istituto bancario e lo sportello locale aderisca e fornisca a tutti gli effetti il servizio, eventualmente ricercando un istituto che lo renda effettivamente disponibile. Per quanto riguarda la modulistica occorre che il lavoratore verifichi gli esatti modelli da rendere, compilati e sottoscritti, alla banca per la concreta attivazione dell’anticipo. Si precisa che, in alcune parti, su tali moduli dovrà essere apposta anche la firma del datore di lavoro, attraverso la quale lo stesso acquisisce importanti responsabilità di cui si dirà in seguito. Si consiglia alle aziende clienti di valutare il contenuto di tali moduli con estrema attenzione e di porre la propria sottoscrizione solo ed esclusivamente previo consenso in merito alle imposizioni ivi contenute. Le banche sono tenute a favorire il ricorso a modalità? operative telematiche, al fine di limitare quanto più? possibile l’accesso fisico presso le filiali, al fine di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente. Anche per il primo contatto i lavoratori interessati devono rivolgersi preferibilmente per telefono o mezzo mail alla propria banca. Le banche che applicano la Convenzione possono decidere di procedere all’apertura di credito, previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più? breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità?, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In sostituzione della dichiarazione dell’azienda di aver proceduto all’inoltro della domanda di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19, e? possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall’INPS o dal fondo FSBA a seguito dell’inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione/ricevuta di trasmissione della domanda). La stessa normativa attualmente in vigore, in considerazione della delicatezza dell’adempimento nonché delle procedure telematiche spesso non accessibili, garantisce ampi termini di inoltro delle domande (per le indennità di integrazione salariale ordinarie, “la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione”, art. 19, co. 2, D.L. n. 18/2020). In merito alla modulistica richiedibile dagli istituti bancari al lavoratore, si segnala che in alcun modo la filiale di riferimento potrà richiedere il modello INPS SR41, modello telematico contenente le informazioni relative alla sospensione verificatasi e le coordinate bancarie in favore delle quali disporre il pagamento. Si precisa, infatti, che tale modello risulta elaborabile solamente a fronte dell’avvenuta ricezione del provvedimento di accoglimento dell’istanza. In merito alle tempistiche di produzione ed elaborazione di tale modulistica, si segnala che l’art. art. 44, co. 6-ter, del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che per i trattamenti di integrazione salariale, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Tale tempistica di elaborazione risulta indubbiamente in contrasto con le esigenze, ben evidenti, di rendere disponibile, con estrema semplicità e rapidità, l’anticipazione bancaria ai lavoratori; si ritiene quindi che ogni ulteriore richiesta di adempimenti documentali, risulti del tutto strumentale nonché ingiustificata. Si consiglia, quindi, alle aziende clienti di fornire, piuttosto, una dichiarazione in forma libera, tramite la quale dichiarare l’avvenuta introduzione dell’ammortizzatore sociale e la relativa presentazione dell’istanza telematica. La banca che provvede all’anticipazione del trattamento di integrazione salariale, in caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province autonome ove costituiti “fondi di garanzia”, comunicherà? al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.