ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE A CURA DEGLI ISTITUTI BANCARI

CASSA INTEGRAZIONE

ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE A CURA DEGLI ISTITUTI BANCARI

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) in merito alla possibilità di anticipare le indennità di integrazione salariale, ha predisposto di recente due lettere circolari, datate rispettivamente 9 e 10 Aprile 2020, con le quali fornisce specifiche indicazioni riguardo le procedure di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale che saranno erogati ai lavoratori dipendenti che hanno subito la sospensione o la riduzione del lavoro.

Tale possibilità si ricorda, è stata prevista con la convenzione tra ABI e Parti Sociali del 30 Marzo 2020, scaricabile al seguente link https://www.abi.it/Documents/convenzione.pdf )

 

Si precisa che risultano anticipabili dagli istituti bancari solamente i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali “a pagamento diretto”, ovvero:

  • cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
  • fondo di integrazione salariale (FIS) nella forma dell’assegno ordinario;
  • cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD);
  • assegno ordinario erogato dal fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA) per la specifica emergenza COVID-19;
  • cassa integrazione speciale per operai ed impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).

Risultano quindi, naturalmente, esclusi i casi in cui è la stessa azienda che anticipa il trattamento di cassa integrazione, recuperandolo in seguito attraverso conguaglio contributivo.

Si precisa che è la stessa convenzione stipulata che richiede un’adesione specifica da parte del datore di lavoro, anche se quest’ultimo dovesse risultare associato ad una delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto la convenzione stessa.

L’anticipazione dell’indennità? spettante avviene tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari ad euro 1.400,00 netti, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’apertura di credito cesserà? con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e, comunque, non potrà? avere durata superiore a sette mesi.

L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto Legge “Cura Italia” (articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS (o del fondo FSBA, per le realtà artigiane) del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga.

Per l’accredito effettivo della prestazione, il lavoratore dovrà prima accertarsi che il proprio istituto bancario e lo sportello locale aderisca e fornisca a tutti gli effetti il servizio, eventualmente ricercando un istituto che lo renda effettivamente disponibile.

Per quanto riguarda la modulistica occorre che il lavoratore verifichi gli esatti modelli da rendere, compilati e sottoscritti, alla banca per la concreta attivazione dell’anticipo.

Si precisa che, in alcune parti, su tali moduli dovrà essere apposta anche la firma del datore di lavoro, attraverso la quale lo stesso acquisisce importanti responsabilità di cui si dirà in seguito. Si consiglia alle aziende clienti di valutare il contenuto di tali moduli con estrema attenzione e di porre la propria sottoscrizione solo ed esclusivamente previo consenso in merito alle imposizioni ivi contenute.

Le banche sono tenute a favorire il ricorso a modalità? operative telematiche, al fine di limitare quanto più? possibile l’accesso fisico presso le filiali, al fine di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente. Anche per il primo contatto i lavoratori interessati devono rivolgersi preferibilmente per telefono o mezzo mail alla propria banca.

Le banche che applicano la Convenzione possono decidere di procedere all’apertura di credito, previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più? breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità?, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.

In sostituzione della dichiarazione dell’azienda di aver proceduto all’inoltro della domanda di integrazione salariale per l’emergenza COVID-19, e? possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall’INPS o dal fondo FSBA a seguito dell’inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione/ricevuta di trasmissione della domanda).

La stessa normativa attualmente in vigore, in considerazione della delicatezza dell’adempimento nonché delle procedure telematiche spesso non accessibili, garantisce ampi termini di inoltro delle domande (per le indennità di integrazione salariale ordinarie, “la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione”, art. 19, co. 2, D.L. n. 18/2020).

In merito alla modulistica richiedibile dagli istituti bancari al lavoratore, si segnala che in alcun modo la filiale di riferimento potrà richiedere il modello INPS SR41, modello telematico contenente le informazioni relative alla sospensione verificatasi e le coordinate bancarie in favore delle quali disporre il pagamento. Si precisa, infatti, che tale modello risulta elaborabile solamente a fronte dell’avvenuta ricezione del provvedimento di accoglimento dell’istanza.

In merito alle tempistiche di produzione ed elaborazione di tale modulistica, si segnala che l’art. art. 44, co. 6-ter, del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che per i trattamenti di integrazione salariale, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Tale tempistica di elaborazione risulta indubbiamente in contrasto con le esigenze, ben evidenti, di rendere disponibile, con estrema semplicità e rapidità, l’anticipazione bancaria ai lavoratori; si ritiene quindi che ogni ulteriore richiesta di adempimenti documentali, risulti del tutto strumentale nonché ingiustificata.

Si consiglia, quindi, alle aziende clienti di fornire, piuttosto, una dichiarazione in forma libera, tramite la quale dichiarare l’avvenuta introduzione dell’ammortizzatore sociale e la relativa presentazione dell’istanza telematica.

La banca che provvede all’anticipazione del trattamento di integrazione salariale, in caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province autonome ove costituiti “fondi di garanzia”, comunicherà? al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la banca potrà? richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà? ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta.

In tal caso, a fronte dell’eventuale inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà? su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore dara? preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro e, in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già? presente, nei limiti delle disposizioni di legge.

Sussiste la responsabilità? in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento, totale o parziale, della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità?: in tal caso, la banca richiederà? la restituzione dell’importo direttamente al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà? entro 30 giorni.