LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LAVORO – Le modifiche al contratto a tempo determinato

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LAVORO | Le modifiche al contratto a tempo determinato Con la presente informativa si riassumono le principali modifiche apportate alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato a seguito della pubblicazione, all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 Luglio 2023, della recente Legge 3 Luglio 2023, n. 85, di conversione con modificazioni, del Decreto-legge 4 Maggio 2023, n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”), recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Si precisa fin da ora che, per comprendere in pieno alcune novità, occorrerà in ogni caso attendere necessariamente la prassi amministrativa (messaggi, circolari, risoluzioni ecc.) dei vari Istituti, tra cui sicuramente INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed Agenzia delle Entrate. Leggi il testo completo qui
CIRCOLARE LEGGE BILANCIO 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023 | LE NOVITÀ PER IL LAVORO È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 Dicembre 2022, Supplemento Ordinario n. 43, la Legge 29 Dicembre 2022, n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”), in vigore dal 1° Gennaio 2023, fatti salvi specifici commi in vigore già dal 29 Dicembre 2022. Leggi il testo completo qui
PROTOCOLLO COVID-19: LE MISURE IN VIGORE DA LUGLIO 2022

PROTOCOLLO ANTI-COVID-19 ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO: LE MISURE IN VIGORE DA LUGLIO 2022 Alla luce del recente aumento dei casi di positività da COVID-19, si riportano di seguito le misure attualmente previste per la gestione dei prossimi mesi del rapporto di lavoro derivanti dall’aggiornamento, sottoscritto dal Consiglio dei Ministri e le parti Sociali in data 30 Giugno 2022, del Protocollo condiviso delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (“MASCHERINE”) Si ribadisce che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c.d. “mascherine”) di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti e sanità), rimane fortemente raccomandato come presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro ha l’onere di assicurare la disponibilità di mascherine di tipo FFP2 per consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Restano previste alcune misure da osservare scrupolosamente: controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro con divieto di ingresso nella ipotesi in cui dalla rilevazione risultasse una temperatura superiore a 37,5°C; favorire gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa) e laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni; nel caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19 l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente. Si sottolinea come l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni; ampio utilizzo del lavoro agile, soprattutto per i lavoratori fragili. MISURE PER GARANTIRE IGIENE E PULIZIA NEI LUOGHI DI LAVORO Il Protocollo prevede una serie di misure in materia di igiene prevedendo che si assicuri da parte del datore di lavoro la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (o contingente nel caso in cui vi sia la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali) degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Oltre a quanto previsto dal recente aggiornamento del protocollo anti contagio, si ricordano di seguito le misure attualmente ancora in vigore al fine di fronteggiare l’emergenza: LAVORO AGILE (“SMART-WORKING”), PROCEDURA SEMPLIFICATA E DIRITTO ALL’ATTIVAZIONE Ancora fino al 31 Agosto 2022 rimarrà valida la possibilità di attivare il lavoro agile (o “smart-working”) semplificato. Tali semplificazioni, si ricorda, permettono di: esercitare la facoltà, unilaterale da parte del solo datore di lavoro, di disporre del lavoro agile, senza la necessità di addivenire ad un accordo individuale con il lavoratore previsto dalla disciplina ordinaria; comunicare al Ministero del Lavoro, con modalità semplificate e massive, l’attivazione del lavoro agile; assolvere l’obbligo di informazione in materia di sicurezza sul lavoro attraverso informativa predisposta dall’INAIL. GESTIONE DELLA POSITIVITÀ AL VIRUS COVID-19 ED AUTOSORVEGLIANZA Il Ministero della Salute, con la circolare n. 19680/2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti legati al virus COVID-19, alla luce del recente D.L. n. 24/2022. A partire già dal 1° Aprile 2022: Nel caso di positività al virus COVID-19: è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone positive, venendo quindi sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria. L’isolamento dovrà essere adottato sino all’accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento avviene conseguentemente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati. Nel caso di soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus COVID-19: è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (“mascherine”) di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a 10 giorni successivi alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
CREDITO D’IMPOSTA – FORMAZIONE 4.0

CREDITO D’IMPOSTA – FORMAZIONE 4.0 Credito d’imposta Formazione 4.0 Di cosa si tratta? È una delle misure di agevolazione previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, per sostenere il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese stimolando gli investimenti dedicati alla formazione del personale dipendente. Come si ottiene il credito d’imposta formazione 4.0? Il credito d’imposta si utilizza in compensazione, presentando all’Agenzia delle Entrate i modelli F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Cosa finanzia il Credito di imposta formazione 4.0? Danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali. A differenza di quanto previsto per l’anno precedente, dal 2021 tra le voci delle spese ammissibili compaiono anche i costi di esercizio connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature. I costi di consulenza connessi al progetto e le spese di personale relative ai partecipanti. Quali sono i vantaggi del Bonus formazione 4.0? La formazione 4.0 è agevolata attraverso il Credito d’imposta e rappresenta un’opportunità di crescita per dipendenti e imprese, rendendo la formazione un vero e proprio motore del cambiamento. Grazie al credito d’imposta formazione 4.0, infatti, è possibile dotarsi di strumenti efficaci, ma soprattutto delle competenze adeguate per migliorare la performance aziendale e di tutti i destinatari coinvolti nel bonus formazione. Come posso ottenere il Bonus? Il 2022 è certamente un anno importante per migliorare i processi della tua azienda e/o introdurre nuovi strumenti e tecnologie; i costi che sosterrai per queste integrazioni possono infatti essere assorbiti dal rimborso che otterrai sotto forma di credito di imposta. Ecco cosa puoi fare: Non hai ancora progettato alcuna integrazione e/o digitalizzazione per l’anno 2022? In questo caso valuta che una miriade di fogli Excel sparsi qua e là potrebbero essere sostituiti da un gestionale, che i processi formativi dei tuoi dipendenti potrebbero essere automaticamente attivati e monitorati partendo dall’anagrafica del software paghe (così come la medicina del lavoro ed il welfare), che la documentazione cartacea potrebbe essere interamente digitalizzata ed archiviata in Cloud, disponibile per i tuoi lavoratori in smart working. Insomma, le occasioni di migliorare la tua azienda attraverso l’innovazione sono pressoché infinite; poiché ogni miglioramento elencato richiede la formazione dei dipendenti, i costi di quel miglioramento sono in parte, o totalmente, compensati dal credito di imposta maturato. I docenti ammessi per la formazione 4.0 sono anche i dipendenti dell’azienda stessa, oltre a: Soggetti accreditati alla regione o provincia autonoma; Soggetti accreditati ai fondi interprofessionali; Istituti tecnici superiori, università e strutture ad esse collegate; Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37. Nello specifico gli argomenti ammessi sono: Interfaccia uomo – macchina; Robotica avanzata e collaborativa; Prototipazione rapida; Realtà virtuale/ realtà aumentata; Manifattura additiva (o stampa tridimensionale); Internet delle cose e delle macchine; Big data e analisi dei dati; Cloud e fog computing; Cyber security; Simulazione e sistemi cyber – fisici; Integrazione digitale dei processi aziendali. PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA GRANDE IMMPRESA · Meno di 50 dipendenti · Meno di 10 milioni di euro di fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo · Meno di 250 dipendenti · Meno di 50 milioni di euro di fatturato annuo · Meno di 43 milioni di euro di bilancio annuo · Oltre i 249 dipendenti · Oltre 50 milioni di euro di fatturato annuo · Oltre 43 milioni di euro di bilancio annuo Credito d’imposta*: Ante Decreto Aiuti – 50% Post Decreto Aiuti – 70% Credito d’imposta*: Ante Decreto Aiuti – 40% Post Decreto Aiuti – 50% Credito d’imposta – 30% Fino a 300.000,00 € Fino a 250.000,00 € Fino a 250.000,00 € * L’art. 22 del D.L. n. 50/2022, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese ha modificato nuovamente le aliquote del credito d’imposta applicabili ai progetti avviati dopo il 18 maggio 2022. In particolare, le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’art. 1, comma 211, della legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale. Esempi di Digitalizzazione dei processi da noi gestiti: Implementazione di un gestionale per la Pianificazione Finanziaria Gestione Collocamento con archiviazione documentale automatica flussi assunzioni Hr comunicazioni – Comunicazioni on Line Dipendente / Azienda / Studio Hr Analytics – report automatici in piattaforma (NO EXCEL) Rilevazione Presenze e workflow Gestione note spese Contabilizzazione del costo del personale automatica Budget aziendale Attivazione automatica Corsi on Line in fase di assunzione e aggiornamento NON PERDERE L’OCCASIONE, CONTATTACI!
Bonus 200 euro e l’integrazione con HR Comunicazioni

Bonus 200 euro e l’integrazione con HR Comunicazioni ISTRUZIONI SULL’INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI Potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, a patto che abbiano beneficiato per almeno un mese nel primo quadrimestre del 2022 dell’esonero contributivo dello 0,8%. Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore. L’erogazione dell’indennità una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile. https://www.youtube.com/watch?v=TxYALuFkz6Y A tal proposito, tramite l’app Hr Comunicazioni di Zucchetti, è stata creata una nuova tipologia di comunicazione, denominata “Indennità una tantum D.L. 50/2022”, che consente ai dipendenti (sono esclusi i collaboratori e altre categorie particolari) di inviare all’azienda la dichiarazione richiesta dalla norma in riferimento all’erogazione automatica da parte del datore di lavoro dei 200 euro previsti dal decreto stesso. Nello specifico, il dipendente con la firma della dichiarazione attesta di:• non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenzialeobbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;• non essere titolare del beneficio del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il dipendente potrà inoltre comunicare se:“nel primo quadrimestre dell’anno 2022 ha beneficiato, in altro rapporto di lavoro, dell’esonero di cui al comma 121 della legge 234 del 30/12/2021 per almeno una mensilità e di non aver richiesto ad altro datore di lavoro l’indennità in oggetto” soddisfacendo quindi il primo presupposto per l’erogazione presente nell’articolo 31 del suddetto D.L. Si precisa che la richiesta potrà essere inserita esclusivamente attraverso HR Comunicazioni in modalità WEB. SCOPRI HR COMUNICAZIONI
La riduzione dei contributi INPS a carico lavoratore per l’anno 2022

La riduzione dei contributi INPS a carico lavoratore per l’anno 2022 Con la pubblicazione della recente circolare INPS_official n. 43/2022, risulta in concreto operativo il nuovo sgravio dei contributi INPS a carico lavoratore introdotto dalla Legge n. 234/2021 (#LeggediBilancio2022). Lo sgravio, limitato esclusivamente all’anno 2022, riguarda solo la contribuzione versata dai lavoratori dipendenti e consentirà di ridurre il cuneo fiscale aumentando il netto all’interno del cedolino paga. https://www.youtube.com/watch?v=Szm5k3_dOa8&t=1s All’interno del video approfondimento realizzato dal Dott. Alberto Balestrini, Consulente del Lavoro di Ati Group, vengono approfonditi alcuni aspetti molto importanti per la gestione pratica dello sgravio:✔️ Contenuto della disposizione normativa✔️ Lavoratori destinatari✔️ Durata, assetto e misura dell’esonero✔️ Condizioni di spettanza e compatibilità con altri incentivi.
“DECRETO AIUTI” E BONUS 200 EURO: prime indicazioni operative per le Aziende

“DECRETO AIUTI” E BONUS 200 EURO: prime indicazioni operative per le Aziende A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n. 50-2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), risulta confermato il “Bonus 200 euro”, ovvero la nuova indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori dipendenti (ma non solo) al fine di fronteggiare gli effetti legati alla pesante crisi energetica attualmente in corso. La misura, anticipata a più riprese anche a mezzo stampa, diventa a tutti gli effetti operativa, pur dovendo ancora attendere importanti chiarimenti di prassi previsti per i prossimi giorni. https://www.youtube.com/watch?v=TxYALuFkz6Y Per cominciare a scoprire nel dettaglio la novità, ti invitiamo a prendere visione del video riassuntivo. In particolare, all’interno del video vengono approfondite le seguenti tematiche: Destinatari del bonus Adempimenti previsti per ottenere l’indennità Modalità di recupero delle somme anticipate per i datori di lavoro Periodo di corresponsione
Salute e sicurezza sul lavoro: siglato il 26 maggio 2022 il protocollo finalizzato alla riduzione degli infortuni

Salute e sicurezza sul lavoro: siglato il 26 maggio 2022 il protocollo finalizzato alla riduzione degli infortuni Il 26 maggio 2022, Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro, INL e INAIL, hanno siglato un protocollo finalizzato a promuovere programmi per la più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, per ridurre sistematicamente gli eventi infortunistici. Le parti sottoscrittrici convengono che la diffusione della cultura della salute e sicurezza, possa essere realizzata tramite efficaci azioni di formazione e informazione, destinate agli studenti, in particolare a quelli che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro o che sono coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. In merito all’impegno delle parti: Il Ministero dell’istruzione metterà a disposizione risorse professionali, materiali e il necessario supporto tecnico, nonché a rendere disponibile la piattaforma tecnologica ai fini dell’erogazione del corso di formazione in modalità e-learning “Studiare il lavoro”. Il Ministero del lavoro si impegna, a organizzare incontri con tutti i soggetti coinvolti nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” per promuovere e diffondere la cultura in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’INL predisporrà verifiche finalizzate al rispetto delle condizioni di salute e sicurezza e alla corrispondenza tra le attività attribuite agli studenti e quelle effettivamente espletate attivate a seguito di reclami e segnalazioni di irregolarità, formulate anche attraverso le piattaforme in uso, dagli studenti o dai soggetti aventi la relativa responsabilità genitoriale, previe istruttorie delle commissioni territoriali istituite presso gli UU.SS.RR. Sarà compito dell’INAIL realizzare il corso di formazione parte specifica per i settori della classe di rischio basso ai sensi delle vigenti disposizioni indicate in premessa, da erogarsi in modalità e-learning, sulla base di quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e n. 128 del 7 luglio 2016, ed assicurarne i successivi adeguamenti in relazione a modifiche normative oltre a realizzare iniziative progettuali complementari a sostegno dei predetti corsi di formazione. Protocollo 26 maggio 2022
Legge n 52/2022: novità in materia di formazione, lavoro agile, sorveglianza sanitaria e DPI

Legge n 52/2022: novità in materia di formazione, lavoro agile, sorveglianza sanitaria e DPI Pubblicata la Legge 19 maggio 2022, n. 52, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.Sono state apportate le seguenti modifiche e novità rispetto al Decreto Legge 24/2022: La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza. I lavoratori fragili e lavoro agile: sono prorogate fino al 30 giugno le misure di lavoro agile per i lavoratori fragili, e fino al 31 agosto la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel settore privato anche in assenza dell’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017;La modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale tra le parti, attraverso una procedura telematica e con l’utilizzo del documento messo a disposizione dall’INAIL. La sorveglianza sanitaria eccezionale: estensione fino al 31 luglio 2022 delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. I dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie: fino al 15 giugno 2022, resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani. Legge 19 maggio 2022, n. 52
App ZConnect – Scopri la funzione ZPAYDAY

APP ZCONNECT – SCOPRI LA FUNZIONE ZPAYDAY Vuoi semplificare le attività relative all’elaborazione delle buste paga? Vuoi snellire le attività di compilazione del foglio presenze?Paghe Web Zucchetti si arricchisce di una nuova funzionalità, tutta mobile! ZPayDay è l’app gratuita di Paghe Web contenuta nell’app ZConnect Enterprise Edition; l’app è sempre collegata alla procedura Paghe dalla quale eredita tutti i dati anagrafici e l’orario di lavoro del dipendente. L’App consente alle Aziende che non dispongono di un sistema dedicato alla Gestione delle Presenze e Note spese, di comunicare i dati relativi all’attività lavorativa dei dipendenti. Con l’app ZPayDay:• il dipendente dell’azienda dovrà solo confermare le ore lavorate e potrà inserire altri dati relativi alla sua attività lavorativa (ad es. straordinari, ferie e rimborsi spese);• l’azienda potrà validare o correggere i dati inseriti nella propria sezione Foglio Ore del Portale;• lo Studio riceverà i dati compilati direttamente nell’applicativo Paghe Web, eliminando perdite di tempo ed errori da inserimento manuale. ZPAYDAY: L’APP CHE SNELLISCE LE ATTIVITA’ DI COMPILAZIONE ZPayDay è semplice e pensata per l’uso quotidiano da parte del dipendente. La compilazione è estremamente veloce e intuitiva e, nella maggior parte dei casi, richiede solo la conferma dell’orario standard di lavoro predefinito. I dati raccolti verranno poi validati dall’azienda – che potrà eliminare eventuali anomalie o errori – ed inviati comodamente all’applicativo Paghe Web dello Studio o dell’Associazione. Grazie a questi veloci passaggi sono eliminati gli inserimenti manuali e con essi errori e sprechi di tempo. Con l’app ZPayDay il dipendente ha anche a disposizione alcune funzioni tipiche del Portale HR come ad esempio la visualizzazione del proprio cedolino e molte altre funzionalità! Guarda il video