Legge n 52/2022: novità in materia di formazione, lavoro agile, sorveglianza sanitaria e DPI

Pubblicata la Legge 19 maggio 2022, n. 52, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Sono state apportate le seguenti modifiche e novità rispetto al Decreto Legge 24/2022:

La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

I lavoratori fragili e lavoro agile: sono prorogate fino al 30 giugno le misure di lavoro agile per i lavoratori fragili, e fino al 31 agosto la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel settore privato anche in assenza dell’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017;
La modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale tra le parti, attraverso una procedura telematica e con l’utilizzo del documento messo a disposizione dall’INAIL.

La sorveglianza sanitaria eccezionale: estensione fino al 31 luglio 2022 delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

I dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie: fino al 15 giugno 2022, resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.