PROTOCOLLO ANTI-COVID-19 ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO: LE MISURE IN VIGORE DA LUGLIO 2022
Alla luce del recente aumento dei casi di positività da COVID-19, si riportano di seguito le misure attualmente previste per la gestione dei prossimi mesi del rapporto di lavoro derivanti dall’aggiornamento, sottoscritto dal Consiglio dei Ministri e le parti Sociali in data 30 Giugno 2022, del Protocollo condiviso delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro.
UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (“MASCHERINE”)
Si ribadisce che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c.d. “mascherine”) di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti e sanità), rimane fortemente raccomandato come presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
A tal fine, il datore di lavoro ha l’onere di assicurare la disponibilità di mascherine di tipo FFP2 per consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo.
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Restano previste alcune misure da osservare scrupolosamente:
controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro con divieto di ingresso nella ipotesi in cui dalla rilevazione risultasse una temperatura superiore a 37,5°C;
favorire gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa) e laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
nel caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19 l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente. Si sottolinea come l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;
ampio utilizzo del lavoro agile, soprattutto per i lavoratori fragili.
MISURE PER GARANTIRE IGIENE E PULIZIA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Protocollo prevede una serie di misure in materia di igiene prevedendo che si assicuri da parte del datore di lavoro la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (o contingente nel caso in cui vi sia la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali) degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Oltre a quanto previsto dal recente aggiornamento del protocollo anti contagio, si ricordano di seguito le misure attualmente ancora in vigore al fine di fronteggiare l’emergenza:
LAVORO AGILE (“SMART-WORKING”), PROCEDURA SEMPLIFICATA E DIRITTO ALL’ATTIVAZIONE
Ancora fino al 31 Agosto 2022 rimarrà valida la possibilità di attivare il lavoro agile (o “smart-working”) semplificato. Tali semplificazioni, si ricorda, permettono di:
esercitare la facoltà, unilaterale da parte del solo datore di lavoro, di disporre del lavoro agile, senza la necessità di addivenire ad un accordo individuale con il lavoratore previsto dalla disciplina ordinaria;
comunicare al Ministero del Lavoro, con modalità semplificate e massive, l’attivazione del lavoro agile;
assolvere l’obbligo di informazione in materia di sicurezza sul lavoro attraverso informativa predisposta dall’INAIL.
GESTIONE DELLA POSITIVITÀ AL VIRUS COVID-19 ED AUTOSORVEGLIANZA
Il Ministero della Salute, con la circolare n. 19680/2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti legati al virus COVID-19, alla luce del recente D.L. n. 24/2022.
A partire già dal 1° Aprile 2022:
Nel caso di positività al virus COVID-19:
è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone positive, venendo quindi sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria. L’isolamento dovrà essere adottato sino all’accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento avviene conseguentemente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati.
Nel caso di soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus COVID-19:
è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (“mascherine”) di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a 10 giorni successivi alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.