PROROGA CONTRATTI A TERMINE
Il D.L. 34/2020, facendo seguito alla possibilità di utilizzo dei contratti a termine e di somministrazione durante periodi di sospensione o riduzione dell’attività, introdotta dall’articolo 19-bis, D.L. 18/2020, prevede, in deroga all’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 Agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 Febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
In sede di conversione in Legge è stata inserita una disposizione che prevede che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45, D.Lgs. 81/2015, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Posto che risultano necessari chiarimenti da parte degli enti preposti, si invitano i Sigg. Clienti a comunicare tempestivamente con il proprio referente in merito ai contratti a tempo determinato in essere. In assenza di comunicazione, i contratti a termine non saranno oggetto di proroga.
Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.
Ati Payroll Srl